Con la Legge di bilancio n.145 del 30.12.2018 (G.U. n.302 del 31.12.2018, Supll.Ordinario n.62) sono state apportate rilevanti modifiche al cosidetto “Regime Forfettario” introdotto nel 2014 con l'introduzione della cosidetta “Flat Tax”.
Preliminarmente va fatto osservare che i soggetti che aderiranno a tale regime non saranno soggetti all'imposta sul valore aggiunto, alle addizionali regionali e comunali né all'imposta sulle attività produttive (Irap) ma ad una imposta sostitutiva nella misura del 15% e del 5% per le start up.
Alla luce delle nuove disposizioni in materia fiscale, quindi, con decorrenza dal corrente mese di gennaio potranno ora accedere a tale regime le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti e professioni, che hanno conseguito ricavi o compensi, nell'anno precedente, non superiori ad € 65.000.
Non possono, invece, accedere a tale regime, le persone fisiche che contemporaneamente all'esercizio dell'attività siano anche soci di società di persone, imprese familiari ed associazioni nonché i soci di società a responsabilità limitata che abbiano, direttamente od indirettamente il controllo di società che svolgono attività direttamente ed indirettamente riconducibili a quella svolta dal socio nella propria attività.
Dalla lettura della norma, appare evidente, quindi, che il socio di una società a responsabilità limitata che controlli indirettamente o direttamente la società che svolge una attività in alcun modo riconducibile a quella svolta dal socio nella propria attività di impresa, arti o professione, possa aderire a questo regime.
Di conseguenza, non avendo il legislatore nulla detto in merito all'ipotesi di soci di una società per azioni, è ipotizzabile che le stesse regole di esclusione e/o inclusione nel regime siano applicabili anche ai soci di società per azioni.
Sono altresì escluse dal regime forfettario coloro che esercitano attività prevalente, di lavoro autonomo o di impresa, nei confronti di datori di lavoro con cui sono ancora in essere rapporti di lavoro o comunque erano intercorsi nei due precedenti periodi di imposta.
Le modalità di accesso al nuovo regime forfettario dovranno essere definite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
Nel regime forfettario il reddito imponibile viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi un coefficiente di redditività che varia a seconda dell'attività esercitata e detratti i contributi previdenziali obbligatori. Non sono ammessi ulteriori deduzioni e/o detrazioni.
Sul reddito imponibile così determinato viene applicata una imposta sostitutiva del 15% e del 5% per le start up.
I contribuenti assoggettati al regime forfettario sono esonerati, inoltre, dall'obbligo della fatturazione elettronica ed esonerati, altresì, dall'Iva e dai relativi adempimenti; dovranno quindi apporre una marca da bollo sull'originale delle fatture emesse per importi superiori ad € 77,47 e riportare la dicitura “ Operazione effettuata ai sensi dell'art 1 commi 54-89 L.190/2014 come modificate dall'art.1 , comma 6 e seguenti L.145/2018”.
Per i professionisti, andrà inoltre indiciata la dicitura: “ Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi della'rt.1, comma 67 L.190/2014.”
A decorrere da gennaio 2020, inoltre, il legislatore ha previsto l'estensione della platea di soggetti che potranno aderire a tale regime con l'introduzione di una nuova aliquota dell'imposta sostitutiva per i soggetti che andranno a conseguire nel corso dell'anno 2019 ricavi o compensi compresi tra € 65.001 ed € 100.000